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LA TRADUZIONE DI TESTI LEGALI E FINANZIARI
Particolare attenzione viene data all’esigenza di trasmettere fedelmente, in una lingua straniera, i concetti di una lingua appartenente ad un ordinamento giuridico diverso. E’ per questo motivo che per la traduzione dei testi di natura legale e finanziaria Password si avvale di traduttori giuridici, revisori, e correttori di bozze con consolidata esperienza in questo settore.

Il nostro team di traduttori possiede, oltre ad una formazione linguistica di alto livello, competenza specifica per quanto attiene:

  puntoelenco la conoscenza basilare dei sistemi giuridici contemporanei
  puntoelenco padronanza della terminologia specifica utilizzata nel campo giuridico a cui il testo originario appartiene
  puntoelenco stile e lessico di redazione propri del linguaggio giuridico

Le traduzioni legali sono sottoposte all’usuale controllo di qualità da parte dei responsabili di progetto.
Di seguito, alcune tipologie di documenti per i quali siamo in grado di offrire supporto:

  puntoelenco Lettere commerciali, incluse lettere di recupero credito
  puntoelenco Contratti e negozi giuridici
  puntoelenco Decreti ingiuntivi
  puntoelenco Atti di citazione
  puntoelenco Comparse di costituzione e risposte
  puntoelenco Memorie in genere
  puntoelenco Atti relativi alle esecuzioni mobiliari,  immobiliari e fallimentari
  puntoelenco Atti di volontaria giurisdizione
  puntoelenco Statuti di società
  puntoelenco Documenti notarili
  puntoelenco Documenti anagrafici
  puntoelenco Certificati della CCIAA
  puntoelenco Documentazione per adozioni internazionali
  puntoelenco Perizie assicurative
  puntoelenco Regolamenti e normative
  puntoelenco Norme di controllo

A corredo del servizio di traduzione eseguiamo anche, ove richiesto, servizio di asseverazione, legalizzazione e richieste di apostilla.

L'asseverazione (giuramento della traduzione) di un documento è un’attestazione ufficiale, da parte del traduttore, circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. La persona che ha eseguito la traduzione deve  presentare personalmente in Tribunale il documento da asseverare accompagnato dall'originale da cui è stato ricavato. Verrà redatto un verbale di asseverazione che il traduttore firmerà assumendosi la responsabilità di quanto tradotto.

La legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un  documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa. Le firme sugli atti e sui documenti prodotti in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all’estero.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme su documenti da e per l'estero.
E’ di competenza della Procura della Repubblica la legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari.

La procedura di legalizzazione è immediata: l'ufficio della Prefettura - U.T.G. controlla che la firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro. In caso affermativo, viene subito apposto il timbro di legalizzazione. In caso negativo, viene richiesto via fax all'ente che ha emanato l'atto il nominativo della persona autorizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la legalizzazione del documento.

L'apostilla è una certificazione che convalida, per l'uso internazionale, l'autenticità di un atto pubblico, ed in particolare un atto notarile. Sostituisce, quindi, la legalizzazione del documento effettuata presso l'ambasciata dello Stato in cui verrà utilizzato, ha validità nei soli Paesi sottoscrittori della Convenzione dell'Aia del 1961 e deve essere apposta da una della Autorità identificate nella Convenzione stessa.

La maggior parte degli stati occidentali accetta la convalida dei documenti mediante apostilla, ma alcuni Stati del Sud America e gran parte del mondo arabo richiedono ancora la legalizzazione del documento da parte del loro consolato nel Paese d'origine.

Fra Italia e Belgio, Francia, Irlanda o Danimarca non è necessaria alcuna forma di legalizzazione dei documenti in base alla Convenzione di Bruxelles del 1987
I nostri traduttori sono iscritti all’albo l'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale della città di residenza.

 

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